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Sez. U, Sentenza n. 6050 del 15/10/1983 (Rv. 430856 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO DELLA PUGLIA - AMBULATORI ISTITUITI NEI COMPRENSORI DI RIFORMA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE ADDETTO - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1983-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430856-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO DELLA PUGLIA - AMBULATORI ISTITUITI NEI COMPRENSORI DI RIFORMA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE ADDETTO - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Le prestazioni lavorative subordinate effettuate presso gli ambulatori istituiti nei comprensori di riforma fondiaria dall'ente regionale di sviluppo della Puglia, in forza di un inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica di detto ente, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della qualità del datore di lavoro di ente pubblico non economico, nonché dell'inerenza di dette prestazioni ai fini istituzionali del medesimo, cui compete, nell'ambito dei compiti di sviluppo dell'economia agricola, anche l'assistenza sanitaria degli assegnatari costretti a vivere in luoghi lontani dalle ordinarie strutture sanitarie. (V 2956/71, mass n 354215).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 23/06/1962 num. 948 art. 1, DPR 23/06/1962 num. 948 art. 14, Legge 14/07/1965 num. 901 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)