Sez. 2, Sentenza n. 2781 del 29/12/1970 (Rv. 349269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - ESTREMI - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMO POTERE ORGANIZZATIVO DELL'OBBLIGATO AD UN RISULTATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - ESTREMI - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMO POTERE ORGANIZZATIVO DELL'OBBLIGATO AD UN RISULTATO - ESCLUSIONE.*
Nel rapporto di lavoro subordinato la subordinazione consiste nello assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, al quale soltanto compete di determinare le modalita, anche di tempo e di luogo, inerenti alla prestazione delle energie lavorative. Il suddetto requisito non puo essere quindi configurato nella semplice imposizione di particolari limiti al potere organizzativo, pur sempre autonomo, della persona obbligata a dare soltanto il risultato di un'attivita di lavoro. (V 2537'69, mass n 342108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)