Sez. 2, Sentenza n. 3208 del 10/11/1971 (Rv. 354615 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - NOZIONE - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMO POTERE ORGANIZZATIVO DELLA PERSONA OBBLIGATA AD UN RISULTATO - SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - NOZIONE - LIMITAZIONE DELL'AUTONOMO POTERE ORGANIZZATIVO DELLA PERSONA OBBLIGATA AD UN RISULTATO - SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La subordinazione, quale elemento caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato, consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, al quale soltanto compete il determinare le modalita, anche di tempo e di luogo, inerenti alla prestazione delle energie lavorative, assoggettamento che non puo certo consistere nella semplice imposizione di particolari limiti al potere organizzativo, pur sempre autonomo, della persona obbligata a dare soltanto il risultato di un'attivita di lavoro. Infatti, anche nella disciplina legislativa del contratto di appalto e prevista una possibilita di controllo del committente (nel corso di esecuzione dell'opera) diretta ad assicurare che lo svolgimento dei lavori proceda alle condizioni stabilite ed a regola d'arte (art 1662 cod civ), senza che percio possa parlarsi di subordinazione; ed egualmente in tema di lavoro autonomo, l'art 2224 cod civ non esclude che la facolta di organizzazione del prestatore d'opera incontri determinati limiti nel contratto (oltre che nelle norme tecniche pertinenti all'esecuzione dell'opera o del servizio che ne siano oggetto) e che il prestatore medesimo sia conseguentemente obbligato a sottostare al relativo controllo del committente. (V 2781'70, mass n 349269; 2537'69, mass n 342108; 1018'69, mass n 339481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2922, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)