Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 06/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209518 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Oggetto: indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari- Tempo trascorso dalla commissione del reato - Rilevanza - Omessa motivazione - Nullità non sanabile con integrazione da parte del giudice del riesame - Esclusione - "Ratio".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di ordinanza dispositiva di misura cautelare personale, l'obbligo di un'esplicita motivazione concerne direttamente gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, che devono essere individuati con chiarezza, nonché gli elementi di fatto da cui essi sono desunti e le ragioni per cui assumono rilevanza, laddove il dato del tempo trascorso rappresenta esclusivamente uno dei parametri a cui il giudice deve ispirarsi nella formazione del convincimento in ordine alla anzidetta rilevanza. Ne deriva che, perché possa ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione sul punto, è sufficiente che dal testo del provvedimento possa evincersi la minusvalenza attribuita al dato temporale rispetto agli altri elementi che controbilanciano l'eventuale notevole decorso del tempo. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato che comunque non potrebbe farsi derivare da un'eventuale omissione della motivazione in ordine al dato temporale una nullità insanabile dell'ordinanza, dal momento che quell'omissione integrerebbe solo una carenza di motivazione concernente non già uno degli elementi che deve costituirne oggetto specifico bensì uno degli aspetti che pur devono essere considerati quale presupposto dell'individuazione di essi, e suscettibile di essere colmata dal giudice del riesame con il richiamo alla valenza controbilanciante di altri elementi significativi, come il pericolo di recidiva, i gravi precedenti penali, i gravi carichi pendenti e così via dicendo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)