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Sez. L, Sentenza n. 941 del 04/02/1983 (Rv. 425707 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425707-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI.*

Il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda è soggetto ad un duplice ordine di limiti consistenti nel rispetto del criterio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio una Azione diversa a quella espressamente e formalmente proposta. (nella specie, in applicazione di tale principio, il S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza del primo giudice che, a fronte di una domanda avente ad oggetto la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni in forza della deliberazione della competente commissione provinciale, autorizzativa del trattamento stesso, ma impugnata dall'i.N.P.S. alla commissione centrale, aveva, invece, liquidato il relativo importo dell'integrazione a titolo risarcitorio). (Conf 5399/79, mass n 401987; (Conf 1237/77, mass n 384923).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)