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Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 16/10/1979 (Rv. 401987 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI - OGGETTIVI - CONTENUTO DELLA COMPARSA CONCLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401987-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI - OGGETTIVI - CONTENUTO DELLA COMPARSA CONCLUSIONE - ESCLUSIONE.*

Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'Azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli pertanto deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non puo desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la quale, a norma dell'art 190 cod proc civ, ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni gia fissate davanti all'istruttore. (V 2164/74, mass n 370517; (Conf 5476/77, mass n 389129; (Conf 1237/77, mass n 384923).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)