Sez. 3, Ordinanza n. 22451 del 30/06/2026 (Rv. 678995-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità professionale dell'avvocato - Obbligo di consiglio - Violazione - Autonomia rispetto alla malpractice difensiva - Danno risarcibile - Allegazione e prova - Liquidazione equitativa - Fattispecie. AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di consiglio da parte dell'avvocato - il quale si configura quando il difensore, venendo meno ai propri obblighi di consiglio, commette omissioni informative, ovvero non informa il cliente su decadenze, prescrizioni, rischi processuali, e non prospetta gli effetti delle scelte processuali, prestando un consiglio inesatto o fuorviante e suggerendo iniziative inutili o dannose - è distinta e autonoma da quella relativa al danno derivante da malpractice nello svolgimento dell'attività difensiva e, differendone nei suoi presupposti, va specificamente e tempestivamente proposta, alterando i temi della controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva impugnazione di un licenziamento, aveva ritenuto inammissibile la domanda, proposta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di informazione in ordine al probabile esito sfavorevole della controversia).
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)