Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 14/04/2026 (Rv. 677629-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Emendatio libelli in appello - Tempestiva allegazione in primo grado dei fatti sui quali si fonda la domanda modificata - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Ai fini di una legittima emendatio libelli in appello è necessario che la modifica si fondi sugli stessi fatti già allegati nel giudizio di primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ricondotto al divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., l'allegazione del rapporto sottostante alla promessa di pagamento azionata, effettuata solo in grado d'appello ed a fronte dell'accoglimento in primo grado
dell'eccezione di nullità per illiceità della causa del diverso rapporto fondamentale dedotto dal convenuto).
Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)