Sez. 3 - , Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020 (Rv. 658987 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | "Mutatio libelli" - Domanda relativa a diritti eterodeterminati - Enunciazione di fatti storici nuovi o diversi nel corso del giudizio di appello - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso col quale si denunciava che, pur essendo stata introdotta in primo grado un'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di una operatrice sanitaria per omessa vigilanza su una persona non autosufficiente, il giudice d'appello non aveva limitato la sua statuizione alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma aveva erroneamente ravvisato una responsabilità di natura contrattuale in base a circostanze di fatto - la sussistenza di un contratto di assistenza e le relative trattative per la sua conclusione - dedotte per la prima volta con l'impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)