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Sez. L, Sentenza n. 2389 del 06/04/1983 (Rv. 427240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - MANSIONI D'IMPIEGATO D'ORDINE E MANSIONI DI OPERAIO - DISTINZIONE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - MANSIONI D'IMPIEGATO D'ORDINE E MANSIONI DI OPERAIO - DISTINZIONE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI.*

Le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attività materiali (non manuali ma strettamente esecutive) e le prime anche in attività intellettive (ma non integrative e sostitutive di quelle dell'imprenditore) ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilità di iniziativa e sotto controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore, sono peraltro distinte fra loro. Infatti, mentre le mansioni di impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisce al processo organizzativo tecnico amministrativo dell'impresa, rientrando nell'ambito, ampiamente inteso, di impulso e promozione della stessa e rivestendo un carattere di cooperazione, sia pur lata, all'attività dell'imprenditore, le mansioni di operaio si ravvisano, invece, quando esse attengono al solo processo produttivo, concretandosi in un generico apporto alla funzionalità esterna dell'impresa nell'espletamento del proprio risultato produttivo. (Conf 879/81, mass n 411384).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)