diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 879 del 12/02/1981 (Rv. 411384 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - MANSIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411384-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - D'ORDINE - OPERAIO - IN GENERE - MANSIONI RISPETTIVE.*

Le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attivita materiali (non manuali, ma strettamente esecutive) e le prime anche in attivita intellettive (ma non integrative e sostitutive di quelle dello imprenditore) ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilita di iniziativa e sotto controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore e di altro impiegato di grado superiore, sono peraltro distinte fra loro nel senso che le mansioni d'impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisce al processo organizzativo tecnico amministrativo della impresa, rientrando nell'ambito, ampiamente inteso, di impulso e promozione della stessa e rivestendo un carattere di cooperazione, sia pur lata, all'attivita dell'imprenditore; le mansioni di operaio si ravvisano, invece, quando esse attengono al solo processo produttivo, in quanto concretantesi in un generico apporto alla funzionalita esterna dell'impresa nell'espletamento del proprio risultato produttivo. (Conf 3388/76, mass n 382172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)