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Sez. 3, Sentenza n. 6810 del 07/04/2016 (Rv. 640314 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Art. 2, della l. n. 117 del 1988, come modificato dalla l. n. 18 del 2015 - Mancanza di norma transitoria che ne stabilisca l'applicazione retroattiva - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640314-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non contempla una disciplina transitoria diretta ad applicare, con efficacia retroattiva, il novellato art. 2 della l. n. 117 del 1988 ai fatti illeciti commessi anteriormente alla novella legislativa, non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale, giacché, per contro, una simile regolamentazione sarebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., oltre che con dell'art 117, comma 1, della Carta fondamentale, in relazione all'art. 6 CEDU, producendo l'effetto di attribuire retroattivamente rilievo - sul piano della responsabilità - a comportamenti che la legge non considerava illeciti al momento in cui furono compiuti.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)