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Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013 (Rv. 625413 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Illecito civile - Sanzione del risarcimento del danno - Condizioni - Ammissibilità - Condotta ritenuta illecita nel momento in cui è stata posta in essere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625413-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)