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Sez. 3, Sentenza n. 2757 del 27/06/1977 (Rv. 386408 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCATO RILASCIO NELL'INTERVALLO TRA LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - NOTIFICAZIONE ENTRO L'ANNO DI UN ATTO RIASSUNTIVO - RIASSUNZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO PROCESSUALE AUTONOMO - VERIFICAZIONE DELL'IPOTESI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1977-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386408-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCATO RILASCIO NELL'INTERVALLO TRA LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - NOTIFICAZIONE ENTRO L'ANNO DI UN ATTO RIASSUNTIVO - RIASSUNZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO PROCESSUALE AUTONOMO - VERIFICAZIONE DELL'IPOTESI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - EFFETTI.*

Nell'ipotesi di difetto originario della rappresentanza processuale, il mancato rilascio della procura ad litem nell'intervallo fra la notifica della citazione e la Costituzione dell'attore comporta la inesistenza dell'atto introduttivo ed impedisce l'istaurazione del rapporto processuale. Pertanto, ove la procura non sia stata rilasciata nel suddetto termine e nessuna delle parti si sia costituita in giudizio, l'atto riassuntivo endoannale di cui all'art 307 cod proc civ, non ha valore di riassunzione del processo, che non si era mai instaurato, ma inizia un autonomo rapporto processuale, con la conseguenza - nel giudizio di appello - dell'inammissibilita dell'impugnazione, ove, alla data di notifica dell'atto, sia gia decorso il termine per appellare. Da cio deriva, ancora, che la sentenza di primo grado passa in giudicato e costituisce titolo esecutivo. (Conf 81/69, mass n 337925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)