Sez. 2, Sentenza n. 81 del 16/01/1969 (Rv. 337925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCATO RILASCIO NELL'INTERVALLO FRA LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - NOTIFICAZIONE ENTRO L'ANNO DI UN ATTO RIASSUNTIVO - RIASSUNZIONE - ESCLUSIONE - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO PROCESSUALE AUTONOMO - EFFETTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANCATO RILASCIO NELL'INTERVALLO FRA LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E LA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - EFFETTI - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - NOTIFICAZIONE ENTRO L'ANNO DI UN ATTO RIASSUNTIVO - RIASSUNZIONE - ESCLUSIONE - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO PROCESSUALE AUTONOMO - EFFETTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Nell'ipotesi di difetto originario della rappresentanza processuale, il mancato rilascio della procura ad litem nell'intervallo fra la notifica della citazione e la Costituzione dell'attore comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo ed impedisce l'istaurazione del rapporto processuale. Pertanto, ove la procura non sia stata rilasciata nel suddetto termine e nessuna delle parti si sia costituita in giudizio, l'atto riassuntivo endoannale di cui all'art 307 cod proc civ, non ha valore di riassunzione del processo, che non si era mai instaurato, ma inizia un autonomo rapporto processuale, con la conseguenza - nel giudizio di appello - dell'inammissibilita dell'impugnazione, ove, alla data di notifica dell'atto, sia gia decorso il termine per appellare. (V 1620-68, massima n 333395 270-67, massima n 326062 1468-63 2394-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)