diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 849 del 20/01/2004 (Rv. 569519 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sindacato del giudice - Ampiezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569519-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la legittimità del provvedimento viene controllata sotto ogni profilo, sicché non vi è alcun accertamento dell'autorità irrogante che possa pregiudicare il diritto dell'interessato a far valere, in sede di opposizione, l'infondatezza della pretesa avanzata con l'ordinanza - ingiunzione. (Nella specie, in relazione ad ordinanza - ingiunzione relativa a violazioni delle norme sul collocamento irrogata nel presupposto della esistenza di rapporti di lavoro subordinato, la Corte ha escluso la dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per essere l'ordinanza in parola stata emessa sulla base della natura subordinata dei rapporti di lavoro, accertata unilateralmente al di fuori di ogni contraddittorio, rilevando che anche tale accertamento resta soggetto al sindacato giurisdizionale in sede di opposizione, essendo ininfluente che tale sindacato si svolga in un unico grado di merito, posto che il doppio grado della giurisdizione di merito non è costituzionalmente garantito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)