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Sez. 1, Sentenza n. 6020 del 16/04/2003 (Rv. 562193 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura - Impugnazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Introduzione di un giudizio ordinario - Configurabilità - Poteri - doveri conseguenti del giudice - Determinazione dell'entità della sanzione - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562193-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa. Pertanto l'opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della citata legge, il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se essa sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte, e in tale cognizione rientra anche la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge, con apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 869 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 869 art. 18, Legge 24/11/1981 num. 869 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)