Sez. L, Sentenza n. 4414 del 20/04/1995 (Rv. 491900 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Riduzione del premio assicurativo in relazione al tasso specifico risultante dall'andamento infortunistico aziendale - Presupposto - Domanda del datore di lavoro - Efficacia dal 10 gennaio dell'anno successivo - Contestazione dell'I.N.A.I.L. - Mera difesa - Configurabilità - Inosservanza dell'onere del datore di lavoro di attivare la procedura per detta riduzione - Conseguenza - Diritto di ripetizione dei pagamenti eccedenti ed esperibilità dell'azione generale di arricchimento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la riduzione del premio assicurativo ai sensi del paragrafo 14 delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi di cui al D.M. 14 novembre 1978, in relazione al tasso specifico risultante dall'andamento infortunistico aziendale, non opera automaticamente, ma presuppone una domanda del datore di lavoro e produce effetto dal 1.ò gennaio dell'anno successivo a quello della spedizione della domanda stessa, configurandosi la contestazione, da parte dell'I.N.A.I.L., dell'applicabilità della riduzione a periodo anteriore alla data predetta non come eccezione di decadenza, o, comunque, come eccezione in senso proprio, ma come mera difesa. L'inadempimento, da parte del datore di lavoro, dell'onere a lui imposto, di attivare la procedura per ottenere la riduzione del premio comporta che rimanga inalterata la misura del premio dovuta, con la conseguente esclusione sia di un diritto alla ripetizione di quanto asseritamente versato in eccedenza sia dell'esperibilità - pur se il tasso di premio corrisposto sia di fatto superiore a quello dovuto in rapporto alla valutazione del tasso specifico aziendale - dell'azione (generale di arricchimento) ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., non potendo considerarsi privi di giuridica giustificazione il maggiore introito dell'Istituto e il corrispondente maggior esborso del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)