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Sez. L, Sentenza n. 1073 del 03/03/1978 (Rv. 390433 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390433-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE.*

La disposizione di cui all'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, ora trasfuso nell'art 152 disp att cod proc civ, per effetto dell'art 9 legge n 533 del 1973, per la quale il lavoratore soccombente, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari, a favore degli istituti di previdenza ed assistenza a meno che il giudizio, intentato contro questi ultimi, non appaia manifestamente infondato e temerario, riguarda anche le spese inerenti alla consulenza tecnica, che rimangono percio a carico dell'istituto assicuratore che le ha sostenute. (Conf 529/77, mass n 384083).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)