Sez. L, Sentenza n. 2540 del 17/04/1980 (Rv. 406270 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - INCLUSIONE.*
L'Onere delle spese di consulenza tecnica di ufficio, quali spese inteso questo termine comprensivo degli esborsi effettuati dal consulente e dei compensi a lui spettanti per l'espletamento della consulenza - provocate dagli Atti necessari al processo non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art 152 disp att cod proc civ, non possono gravare sul lavoratore soccombente nelle cause da lui promosse per prestazioni previdenziali o assistenziali, salvo i casi di azioni manifestamente infondate e temerarie. (Conf 1073/78, mass n 390433).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)