Sez. 1, Sentenza n. 8587 del 04/08/1995 (Rv. 493575 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Versamento dei soci "in conto capitale" - Nozione - Delibera ex art. 43 d.P.R. n. 597 del 1973 - Funzione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE
A norma dell'art. 43, secondo comma, seconda ipotesi, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i versamenti dei soci "in conto capitale" individuano tutte quelle attribuzioni fatte dai soci non a titolo di finanziamento, né a titolo di aumento attuale di capitale e tanto meno a titolo gratuito, ma a titolo di aumento del patrimonio fuori del capitale, senza obbligo di restituzione da parte della società se non in fase di scioglimento. Ne deriva che la deliberazione formale prevista dal citato articolo, quale presupposto per superare la presunzione di produzione di interessi del primo comma dello stesso articolo, non si identifica, né per maggioranze richieste né per formalità, con la delibera di aumento di capitale, corrispondendo essa all'esigenza di riferimento ad un atto della società che indichi espressamente che i versamenti sono stati aggregati al patrimonio netto, escludendo la natura di finanziamento, e che gli apporti "in conto capitale" non perdono la loro natura e funzione, qualora non siano seguiti da una delibera di aumento di capitale e non siano impiegati in formali aumenti di capitale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)