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Sez. 1, Sentenza n. 5195 del 22/09/1988 (Rv. 459920 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE - VERSAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ "IN CONTO CAPITALE" - MUTUI ONEROSI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ - ESTENSIONE - PREORDINAZIONE A FUTURI AUMENTI DI CAPITALI O SUCCESSIVA RESTITUZIONE AI SOCI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459920-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE - VERSAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ "IN CONTO CAPITALE" - MUTUI ONEROSI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ - ESTENSIONE - PREORDINAZIONE A FUTURI AUMENTI DI CAPITALI O SUCCESSIVA RESTITUZIONE AI SOCI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 istitutivo dell'IRPEF, a norma del quale non possono qualificarsi come mutui onerosi, presuntivamente produttivi di interessi, i versamenti dei soci alla società "in conto capitale", sempre che proporzionali alle quote di partecipazione e formalmente deliberati, si applica con riguardo a tutti i finanziamenti in favore della società, muniti di detti requisiti, indipendentemente dal fatto che essi siano preordinati a futuri aumenti di capitale, ed altresì a prescindere dall'eventuale successiva restituzione ai soci delle relative somme (circostanza influente solo al diverso fine di un eventuale superamento delle risultanze delle scritture, nel concorso di altri univoci elementi, con il riscontro in concreto di operazioni di mutuo oneroso).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)