Sez. 1, Sentenza n. 11374 del 25/10/1991 (Rv. 474420 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di capitali - Determinazione | Finanziamenti dei soci in favore della società - Qualificazione come mutui onerosi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di capitali - Determinazione
In tema di finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, l'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'IRPEF, a norma del quale non possono qualificarsi come mutui onerosi, presuntivamente produttivi di interessi, i versamenti in "conto speciale", sempre che proporzionali alle quote di partecipazione dei soci stessi e formalmente deliberati, si applica con riguardo a tutti i finanziamenti in favore delle società che siano muniti di tali ultimi requisiti, anche se non preordinati a futuri aumenti di capitale, salvo che dall'interpretazione della relativa deliberazione emerga lo specifico intento di far luogo ad operazioni di mutui onerosi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)