Sez. 6, Sentenza n. 15668 del 01/12/2011 Ud. (dep. 23/04/2012) Rv. 252548 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI | Presupposto del reato di cui all'art. 418 cod. pen. - Condotta prestata da estraneo al sodalizio mafioso - Necessità - Condotta prestata da intraneo - Assorbimento nella fattispecie associativa - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone (come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, restando, invece, essa assorbita dall'art. 416 bis cod. pen. quando detta assistenza sia prestata da un aderente alla consorteria nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il "pactum sceleris".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 418
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)