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Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 24/05/2012 Cc. (dep. 30/07/2012) Rv. 253523 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 - Compatibilità con il reato di cui all'art. 418 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253523-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI

L'aggravante del metodo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991) - consistente nell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso - è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo ed è compatibile con il reato di cui all'art. 418 cod. pen. (assistenza agli associati) che presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 418, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)