Sez. L, Sentenza n. 4784 del 13/11/1989 (Rv. 464174 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCIDENZA DELLE MALATTIE SULLA FUNZIONE UDITIVA - RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ NON RICHIEDENTI LA PERCEZIONE DI SUONI DI ALTA FREQUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCERTAMENTO CON LA TABELLA COSIDDETTA MOTTA ANZICHÉ CON LA TABELLA COSIDDETTA ROSSI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCIDENZA DELLE MALATTIE SULLA FUNZIONE UDITIVA - RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ NON RICHIEDENTI LA PERCEZIONE DI SUONI DI ALTA FREQUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCERTAMENTO CON LA TABELLA COSIDDETTA MOTTA ANZICHÉ CON LA TABELLA COSIDDETTA ROSSI.*
Con riguardo all'accertamento delle malattie professionali, il cui riscontro è suscettibile di diversi criteri di valutazione, il giudice deve scegliere il metodo più idoneo ed adeguato in riferimento a tutte le situazioni nelle quali il lavoratore potrebbe svolgere una proficua attività, tenendo quindi conto, con riguardo alla prevista riduzione generica della capacità di lavoro, non già esclusivamente dell'attività lavorativa già espletata dal medesimo, ma di tutte le altre eventuali forme di estrinsecazione e dei possibili impedimenti che un determinato tipo di menomazione possa aver prodotto a danno del lavoratore. Pertanto, con riguardo alla funzione uditiva, il giudice non può scegliere un criterio di valutazione che escluda l'inabilità indennizzabile in relazione soltanto a certe specifiche situazioni lavorative ritenute non richiedenti la percezione di suoni di alta frequenza, atteso che detta percezione può essere indispensabile per l'espletamento di altra attività lavorativa, ancorché non simile a quella svolta in precedenza. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la domanda del lavoratore assicurato, fondata sull'allegata malattia professionale dell'ipoacusia, utilizzando, per la valutazione di quest'ultima, la tabella cosiddetta Motta e non già la tabella cosiddetta Rossi). (V 2368/89, mass n 462789; (V 888/89, mass n 461892).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)