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Sez. L, Sentenza n. 6803 del 03/07/1990 (Rv. 468098 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - IPOACUSIA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEL GRADO DI RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO PER RIDUZIONE DELLA FUNZIONE UDITIVA FACENDO APPLICAZIONE DEL COSIDETTO METODO ROSSI.*
Stato
decisa il 1990-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468098-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - IPOACUSIA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEL GRADO DI RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO PER RIDUZIONE DELLA FUNZIONE UDITIVA FACENDO APPLICAZIONE DEL COSIDETTO METODO ROSSI.*

Ai fini dell'indennizzo della malattia professionale produttiva di ipoacusia, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro conseguente alla riduzione della funzione uditiva deve determinarsi proporzionando il valore lavorativo della funzione perduta ad una capacità uditiva completa di persona normale, intendendo per questa la possibilità di percezione di suoni e rumori anche di intensità minima, e rapportando il grado di riduzione all'intera percentuale di Invalidità stabilita dalla tabella all. 2 al d.P.R. n. 1124 del 1965. (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano determinato il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro facendo applicazione del così detto metodo Rossi, che ascrive a danno anatomico la menomazione uditiva che impedisce la percezione di suoni di valore inferiore ai 25 decibel, considerando indennizzabili le sole menomazioni funzionali, apprezzabili dal momento in cui l'ipoacusia rende impossibile la percezione corretta della comunicazione verbale). (V 2651/90, mass n 466336; (V 4784/89, mass n 464174; (V 4065/89, mass n 463839).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)