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Sez. 2, Sentenza n. 432 del 10/02/1968 (Rv. 331439 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331439-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*

Qualora un giudice, che abbia conosciuto della causa in un grado del processo, non si astenga dal conoscerne nei gradi successivi violando, cosi, il dovere impostogli dall'art.51 n. 4 cod. proc. civ., unico rimedio concesso alle parti e quello della ricusazione da proporsi nei modi e termini stabiliti dalla legge. Pertanto, se il motivo di astensione non sia stato fatto valere in via di ricusazione, la parte interessata non puo invocarlo in Sede di impugnazione come motivo di annullamento della sentenza. (V. 1350-66 massima n. 322692 1122-66, massima n.322246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)