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Sez. 2, Sentenza n. 3220 del 10/10/1968 (Rv. 336151 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - INOSSERVANZA DEL DOVERE DI ASTENSIONE- DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336151-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - INOSSERVANZA DEL DOVERE DI ASTENSIONE- DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza, da parte del giudice, dell'Obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione della causa non si riverbera sulla validita della sentenza ed il motivo di astensione che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato come motivo di nullita della sentenza in Sede di gravame. (Conf. Alle sent. N. 432-68, mass. N. 331439 n. 1211-67, mass. N. 327694).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)