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Sez. 1, Sentenza n. 1056 del 17/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154585 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PROVA - SUPERFLUITÀ - INDIZI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154585-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PROVA - SUPERFLUITÀ - INDIZI - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 non occorre la prova della appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. È, infatti, sufficiente - in base al disposto dell'art. 1 della stessa legge - la sussistenza di semplici indizi di tale appartenenza. Gli indizi possono essere costituiti dai precedenti penali e giudiziari, dal tenore di vita, dal tipo di amicizia e, in generale, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia sulla base degli accertamenti esperiti, che non risultino contraddetti o smentiti dagli elementi di convincimento forniti dal proposto. (Conf. Mass. N. 152972/82 e 142875/79, 142066/79, 141848/79 in tema di prevenzione legge 1423/1956; V. Mass. N. 135309/77, nel senso della possibilità per il giudice di fondare il suo convincimento sulle semplici informazioni della polizia, V. Mass. N. 134961/76 per la sufficienza, come indizio, della assiduità di rapporti con persone appartenenti alla mafia), V. Mass. N. 132212/76 per la sufficienza, come indizio, delle precedenti assoluzioni per insufficienza di prove, V. Mass. N. 130228/75).*

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)