Sez. 1, Sentenza n. 1706 del 20/06/1988 Cc. (dep. 16/07/1988) Rv. 178870 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - ELEMENTI DISTINTIVI - EFFETTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE QUALIFICATA DALL'APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE FONDATA SUGLI INDIZI - NATURA DEGLI STESSI - AI FINI DI UNA SUFFICIENTE MOTIVAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - ELEMENTI DISTINTIVI - EFFETTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE QUALIFICATA DALL'APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE FONDATA SUGLI INDIZI - NATURA DEGLI STESSI - AI FINI DI UNA SUFFICIENTE MOTIVAZIONE.*
In tema di lotta alla delinquenza mafiosa la differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione non solo determina l'autonomia dei due procedimenti ma ha anche notevole Rilevanza nelle questioni probatorie. Il primo richiede che la responsabilità penale per un reato sia fondato su prove piene, che sono tali anche se di natura indiretta (indiziaria, secondo la comune definizione), in quanto gli indizi debbono condurre ad un giudizio di certezza sul fatto; il secondo prescinde dall'accertamento della responsabilità penale per un reato, avendo come presupposto la pericolosità, comune o qualificata, del soggetto, la quale richiede un giudizio essenzialmente prognostico rapportato a determinati parametri. Questo giudizio, cioè, si fonda su elementi con minore efficacia probatoria che, tuttavia, qualora si tratti di pericolosità qualificata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso debbono raggiungere la consistenza dell'indizio con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni. Ne consegue che è sufficiente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente all'associazione stessa. (V mass n 154585; (V mass n 168183; (V mass n 176186; (V mass n 176554).*
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)