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Sez. 1, Ordinanza n. 27148 del 21/10/2024 (Rv. 672770-01)

ELEZIONI - REGIONALI | Disciplina della campagna elettorale - PubblicitĂ  delle spese sostenute - Obbligo di comunicazione gravante anche sui candidati non sostenenti spese - Sussistenza - Omissione della comunicazione - Sanzione amministrativa - ApplicabilitĂ  - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672770-01

ELEZIONI - REGIONALI

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della l. n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della l. n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mirando ad assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento e gli eventuali controlli, grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, i quali devono rendere la dichiarazione autocertificativa, pur in forma negativa, anche nei casi limite, in cui, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di garanzia elettorale.

Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)