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Sez. 2, Ordinanza n. 3984 del 13/02/2024 (Rv. 670310-01)

ELEZIONI - REGIONALI | Art. 15 L. n. 515 del 1993 - Irrogazione conseguente alla mera inosservanza della diffida del Collegio Regionale di Garanzia - Necessaria notificazione di un nuovo atto di contestazione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670310-01

ELEZIONI - REGIONALI

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la diffida con la quale il Collegio Regionale di Garanzia invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e nel contempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che non è necessaria la notificazione di un nuovo atto di contestazione, ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessario l'invio della contestazione ex art. 14 cit., da inviarsi a seguito dell'avvenuto inadempimento alla suindicata diffida).

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)