diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8263 del 24/03/2021 (Rv. 660825 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI | Disciplina della campagna elettorale - Pubblicità delle spese sostenute - Obbligo di comunicazione gravante anche sui candidati non sostenenti spese - Sussistenza - Omissione della comunicazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660825-01

ELEZIONI - REGIONALI

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mira ad assicurare, in relazione a tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finanziamento, consentendo gli eventuali controlli; ne consegue che tale dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, deve essere resa anche dai candidati che, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di Garanzia Elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2 com. 1 lett. 3, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7 com. 6, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)