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Sez. 3, Sentenza n. 10986 del 10/12/1996 (Rv. 501178 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE | Affidamento in custodia - Condizioni - Apprensione del bene - Necessità - Esclusione - Posteggio di autovettura in un luogo pubblico - Controllo della stessa - Accettazione da parte dell'affidatario - Obbligo di custodia a suo carico - Sussistenza - Mancata consegna delle chiavi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501178-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE

Affinché sussista affidamento in custodia non è necessaria la materiale apprensione del bene, ma è sufficiente che esso sia posto nella autonoma sfera di disponibilità e controllo dell'affidatario. Pertanto colui che accetta di controllare un'auto, lasciata in un luogo pubblico, anche se non gli vengono consegnate le chiavi, è obbligato a custodirla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)