Sez. 3, Sentenza n. 7557 del 22/12/1983 (Rv. 432153 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - CONTENUTO - NATURA - CONSEGNA DELLE CHIAVI E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTO ATIPICO DI POSTEGGIO DI UN VEICOLO - CONTENUTO - NATURA - CONSEGNA DELLE CHIAVI E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contratto atipico di posteggio di un veicolo (nella specie, roulotte) va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito il quale comporta l'affidamento della cosa al depositario - che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l'effetto reale voluto dalla legge e non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per la attribuzione al depositario della detenzione del veicolo - con l'Obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata, ed il conseguente Obbligo - ove la cosa stessa venga sottratta - al risarcimento del danno ove non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia. (Conf 5959/79, mass n 402639, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)