Sez. 3, Sentenza n. 6804 del 15/06/1991 (Rv. 472703 - 01)
Deposito (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Autorizzazione al posteggio di un veicolo in uno spiazzo privato - Per mero titolo di cortesia - Assunzione implicita dell'obbligo della relativa custodia da parte del proprietario dello spiazzo - Esclusione - Conclusione di un contratto di deposito - Esclusione.
Deposito (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
L'autorizzazione, per mero titolo di cortesia, al posteggio di un veicolo nello spiazzo privato (nella specie, recintato) antistante uno stabilimento industriale, anche se emessa da dipendente dell'impresa dotato dei necessari poteri, non implica, di per sè, assunzione dell'obbligo della relativa custodia e non è sufficiente, quindi, per ritenere concluso tra le parti un contratto di deposito, la cui funzione caratterizzante è, appunto, quella di custodia del bene. (Nella specie, trattavasi di autocarro carico della merce prelevata dallo stabilimento, che il suo conducente aveva lasciato, durante la notte, nello spiazzo dopo avere richiesto ed ottenuto l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa, che aveva consentito il posteggio a condizione che le chiavi fossero lasciate nel cruscotto per facilitare lo spostamento del mezzo in caso di necessità ed in relazione alle esigenze di utilizzazione dello spiazzo da parte dell'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1765
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)