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Sez. L, Sentenza n. 6257 del 25/11/1980 (Rv. 409988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - INCLUSIONE PREVISTA DA ACCORDI AZIENDALI - NULLITA DELLE RELATIVE CLAUSOLE - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - INCLUSIONE PREVISTA DA ACCORDI AZIENDALI - NULLITA DELLE RELATIVE CLAUSOLE - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*

La clausola contenuta in accordi aziendali per la quale a compenso della maggiore aliquota di ricchezza mobile in confronto delle altre categorie di personale, agli stipendiati soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile cat d, viene corrisposta una indennita mensile pari al 4, 30% della quota di Competenza, soggetta alla tassazione stessa, viola l'art 127 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (tu delle imposte dirette) che, contestualmente al pagamento del tributo pone a carico del sostituto d'imposta l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito. Quest'ultima norma, in quanto diretta a realizzare gli effetti dell'imposizione tributaria nel senso voluto dal legislatore e di ordine pubblico e, percio, in caso di violazione, da luogo a nullita assoluta, rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimita, quando il motivo di nullita sia gia acquisito agli Atti del processo, senza necessita di ulteriori indagini di fatto. Pertanto l'indennita prevista dalla anzidetta clausola, oltre ad essere ripetibile a norma degli artt 2033 e 1422 cod civ, non puo costituire una legittima attribuzione patrimoniale, riconducibile alle componenti della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi degli artt 20 e 21 della legge 28 luglio 1961 n 830. (principio enunciato in relazione all'indennita di ricchezza mobile istituita con l'art 15 del contratto collettivo aziendale per il personale dell'Esercizio tramviario del 25 ottobre 1938 e sostituita con un assegno mensile dall'accordo del 15 luglio 1971). (V 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 15/07/1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)