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Sez. L, Sentenza n. 4409 del 06/07/1981 (Rv. 415099 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO AL PAGAMENTO SALVO RIVALSA - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - PATTUIZIONI CONTRARIE ALL'ART 127 DEL DPR N 645 DEL 1958 - NULLITA - ACCORDO AZIENDALE IMPLICANTE L'ESENZIONE DEL LAVORATORE, DEBITORE D'IMPOSTA, DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA, ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA A RIMBORSO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - INDENNITA PREDETTA - INCLUSIONE NELLE COMPONENTI RETRIBUTIVE AI FINI DEL COMPUTO DELLA PENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415099-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO AL PAGAMENTO SALVO RIVALSA - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - PATTUIZIONI CONTRARIE ALL'ART 127 DEL DPR N 645 DEL 1958 - NULLITA - ACCORDO AZIENDALE IMPLICANTE L'ESENZIONE DEL LAVORATORE, DEBITORE D'IMPOSTA, DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA, ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA A RIMBORSO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - INDENNITA PREDETTA - INCLUSIONE NELLE COMPONENTI RETRIBUTIVE AI FINI DEL COMPUTO DELLA PENSIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 127 del tu sulle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, che faceva Obbligo - al pari del sostituito art 1 RDL 30 gennaio 1933 n 18 e del poi subentrato art 1 DPR 29 settembre 1973 n 600 - al datore di lavoro, come sostituto di imposta, di versare l'imposta di RM dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, poneva a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa, e norma di ordine pubblico che comporta la nullita, ai sensi dell'art 1418 cc, di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto, rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimita quando il motivo di nullita sia gia acquisito agli Atti del processo, senza necessita di ulteriori indagini di fatto. E pertanto affetta da nullita assoluta, per contrarieta con il citato art 127 la clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie: accordo del 6 dicembre 1962 concluso fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli e i suoi dipendenti) che comporti l'esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennita a rimborso - anche parziale - dell'imposta trattenuta, con la conseguenza che tale erogazione, non dovuta per la sua illiceita, non puo essere compresa fra le componenti della retribuzione da assumere a base del calcolo della pensione dovuta al lavoratore. (Conf 394/81, mass n 410857; (Conf 6257/80, mass n 409988; (Conf 5816/80, mass n 409638).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 27, Contr. Coll. 06/12/1962, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)