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Sez. L, Sentenza n. 1018 del 16/02/1979 (Rv. 397214 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO AL PAGAMENTO SALVO RIVALSA - RISCOSSIONE - MEDIANTE RITENUTA - OBBLIGO DI RIVALSA DEI DATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA DA COSTORO - PATTUIZIONI CONTRARIE - NULLITA - CLAUSOLE DI ACCORDI AZIENDALI IMPLICANTI L'ESENZIONE DEL DEBITORE D'IMPOSTA DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - CONSEGUENZE - PENSIONE - LIQUIDAZIONE - INDENNITA PERCEPITA DAL LAVORATORE AL PREDETTO TITOLO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ACCORDI AZIENDALI DEL 1938 E DEL 1962 TRA L'ATAN ED I SUOI DIPENDENTI).*
Stato
decisa il 1979-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397214-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO AL PAGAMENTO SALVO RIVALSA - RISCOSSIONE - MEDIANTE RITENUTA - OBBLIGO DI RIVALSA DEI DATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI DIPENDENTI IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA DA COSTORO - PATTUIZIONI CONTRARIE - NULLITA - CLAUSOLE DI ACCORDI AZIENDALI IMPLICANTI L'ESENZIONE DEL DEBITORE D'IMPOSTA DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA PARI ALL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - CONSEGUENZE - PENSIONE - LIQUIDAZIONE - INDENNITA PERCEPITA DAL LAVORATORE AL PREDETTO TITOLO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (ACCORDI AZIENDALI DEL 1938 E DEL 1962 TRA L'ATAN ED I SUOI DIPENDENTI).*

L'art 127, tu delle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituto d'imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, e una norma di ordine pubblico che comporta, ai sensi dell'art 1418 cod civ la nullita - opponibile ex art 1421 cod civ anche da parte di terzi - di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto. E pertanto affetta da nullita assoluta - per contrarieta con il richiamato art 127 - la clausola contenuta in accordi aziendali che preveda l'esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di una indennita pari all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile trattenuta, ed, in conseguenza, nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare l'indennita dallo stesso percepita in base a tale clausola nulla. (principio applicato in relazione alla clausola contenuta nell'art 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 e nell'art 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 intervenuti fra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (atan) ed i suoi dipendenti). (V Cass 22 maggio 1935, nori contro marziale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)