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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15067 del 07/07/2011 (Rv. 618597 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari - Unico socio accomandante - Assunzione di fatto della gestione sociale - Conseguenze - Acquisto della qualità di rappresentante della società - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618597-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2321, Cod. Civ. art. 2323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)