Sez. 1, Sentenza n. 21803 del 11/10/2006 (Rv. 592803 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Sopravvenuta mancanza dei soci accomandatari - Mancata nomina dell'amministratore provvisorio - Conseguenze - Assunzione della qualità di rappresentante da parte dei soci accomandanti - Esclusione - Ingerenza dei soci accomandanti nell'amministrazione - Effetti - Acquisto della rappresentanza della società - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non si traduce anche nell'acquisto del potere di rappresentanza della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)