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Sez. 3, Sentenza n. 8058 del 31/03/2007 (Rv. 598620 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice - Appello proposto dal socio accomandante - Inammissibilità - Fondamento - Successiva costituzione del socio accomandatario - Mancanza agli atti dell'atto di intervento - Assegnazione di un termine per l'acquisizione di detti documenti in fase decisoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598620-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice, è inammissibile l'appello proposto dal socio accomandante, spettando il potere di rappresentanza della società al solo socio accomandatario, nonostante il difetto di rappresentanza non sia stato eccepito in primo grado, trattandosi di fasi differenti del giudizio; la mancanza dei documenti inerenti al successivo atto di intervento e ratifica del socio accomandatario, rilevata dal giudice dell'impugnazione al momento della decisione, comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame, senza che il suddetto giudice sia tenuto ad assegnare un termine per consentire l'acquisizione del documento ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., considerato che tale regolarizzazione è prevista da detta norma solo con riferimento alla fase istruttoria, ricollegandosi, peraltro, all'esercizio di un potere di tipo discrezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)