Sez. L, Sentenza n. 4543 del 01/03/2006 (Rv. 589245 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello ed impedimento della decadenza - Deposito del ricorso - Sufficienza - Vizio o inesistenza della notificazione - Incidenza sulla impugnazione - Esclusione - Assegnazione di un termine per la notificazione - Necessità - Carattere perentorio di detto termine - Sussistenza - Conseguenze - Potere discrezionale del giudice di appello di disporre o meno il rinvio - Incensurabilità in sede di legittimità
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso e il decreto. All'inadempimento dell'obbligo di notificazione nel secondo termine concesso dal giudice consegue l'improcedibilità del ricorso in appello e l'esercizio del potere discrezionale del giudice di appello, di disporre o meno il rinvio richiesto, come nella specie, al mero fine di produrre l'atto originale già notificato, è insuscettibile di censure in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)