Sez. L, Sentenza n. 11211 del 17/07/2003 (Rv. 565224 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello ed impedimento della decadenza - Deposito del ricorso - Sufficienza - Vizio o inesistenza della notificazione - Incidenza sulla impugnazione - Esclusione - Assegnazione di un termine per la notificazione - Necessità - Carattere perentorio di detto termine - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso e il - decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di seconde cure aveva dichiarato improcedibile l'appello avverso il rigetto di una domanda di condanna dell'INPS alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria su di una prestazione previdenziale, in base al rilievo che da parte dell'appellante non era stata depositata, nonostante il rinvio dell'udienza appositamente disposto, la copia dell'atto ritualmente notificata all'Istituto appellato, il quale non si era costituito in giudizio.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)