Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010 (Rv. 611969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Vizio di notificazione per violazione del termine tra le date di notifica dell'atto di appello e dell'udienza di discussione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione in ordine all'intempestiva notificazione dell'atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel termine contestualmente stabilito - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo di censura (postulando, tra l'altro, la specificità della relativa deduzione), essendo, quindi, circoscritto al passaggio dello sviluppo processuale in cui il vizio denunciato si colloca onde la Corte possa verificare la fondatezza del motivo di ricorso. Pertanto, denunciata, con ricorso per cassazione, la violazione del termine non minore di venticinque giorni tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.) - vizio processuale che non comporta alcuna nullità ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell'appellato - la Corte, in difetto di specifica deduzione del ricorrente, è dispensata dall'esame diretto in ordine all'eventuale intempestiva notificazione dell'atto di appello (pur tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in cancelleria) e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel termine contestualmente stabilito (in funzione della declaratoria di improcedibilità dell'appello che ne conseguirebbe), in quanto l'eventuale intempestività della notificazione attiene ad un segmento processuale che precede quello nel quale si colloca il vizio specificamente denunciato con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)