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Sez. L - , Sentenza n. 28460 del 07/11/2018 (Rv. 651390 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da somministrazione di talidomide - Indennizzo dovuto - Entità - Incremento delle sue componenti - Rivalutazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651390-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 prevede l'erogazione, in favore dei soggetti danneggiati da tale farmaco, dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, il cui importo è pari a sei volte l'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 210 del 1992, per i danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, nelle sue due componenti dell'assegno e dell'indennità integrativa speciale; ne consegue che l'incremento di una delle componenti di tale base di calcolo, in particolare dell'indennità integrativa speciale, nelle forme della rivalutazione monetaria, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, giustifica a sua volta l'incremento dell'indennizzo dovuto ai danneggiati da somministrazione di talidomide.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 11 com. 13 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)