Sez. U, Sentenza n. 4245 del 18/07/1979 (Rv. 400761 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NUOVO ORDINAMENTO EX LEGGE N 559 DEL 1966 - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI NON RISOLTO PRIMA DEL NUOVO ORDINAMENTO - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NUOVO ORDINAMENTO EX LEGGE N 559 DEL 1966 - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI NON RISOLTO PRIMA DEL NUOVO ORDINAMENTO - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'istituto poligrafico dello stato, nel nuovo ordinamento introdotto dalla legge 13 luglio 1966 n 559, successivamente confermato con il distacco della Zecca dal ministero del tesoro e con la Costituzione di essa in Sezione autonoma dell'istituto medesimo (legge 30 aprile 1978 n 154), ha natura di ente pubblico non economico, atteso che svolge, in via prevalente rispetto alle attivita imprenditoriali, cui e tuttora dedito, servizi nell'interesse delle amministrazioni statali, mediante strumenti sottratti alla disciplina del diritto privato. Ne consegue che il rapporto di lavoro con il personale dipendente da detto istituto, non risolto prima dell'indicata riforma, integra un rapporto di pubblico impiego, e, come tale, e devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. (Conf 4362/78, mass n 396029; (Conf 2/78, mass n 389284).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1978 num. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)