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Sez. 3, Sentenza n. 25 del 05/01/1979 (Rv. 396029 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGHE E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE O ADIBITI AD ESERCIZIO DI ATTIVITA DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - ESTENSIONE A TUTTI I COSIDDETTI CONTRATTI LIBERI - ABROGAZIONE IMPLICITA DELLE ECCEZIONI ALLA PROROGA EX ART 6 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - CONSEGUENTE PROROGA DEI CONTRATTI UNICAMENTE IN DIPENDENZA DELLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALLE ATTIVITA PREDETTE - DISTINZIONI TRA I CONDUTTORI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE O SECONDO LE DIMENSIONI DELL'IMPRESA ED IL REDDITO DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396029-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGHE E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE O ADIBITI AD ESERCIZIO DI ATTIVITA DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - ESTENSIONE A TUTTI I COSIDDETTI CONTRATTI LIBERI - ABROGAZIONE IMPLICITA DELLE ECCEZIONI ALLA PROROGA EX ART 6 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - CONSEGUENTE PROROGA DEI CONTRATTI UNICAMENTE IN DIPENDENZA DELLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALLE ATTIVITA PREDETTE - DISTINZIONI TRA I CONDUTTORI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE O SECONDO LE DIMENSIONI DELL'IMPRESA ED IL REDDITO DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*

L'articolo unico della legge n 1115 del 1971, secondo cui "le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni e locande o adibiti ad Esercizio di attivita di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973", ha istituito un regime di proroga indiscriminata delle locazioni di locali adibiti ad uso commerciale ed artigianale, includendovi anche tutti i contratti cosiddetti "liberi", cioe non solo quelli sottratti alla proroga per la loro data di stipulazione ma anche quelli esclusi dalla precedente legislazione vincolistica, cosi implicitamente abrogando le eccezioni alla proroga previste dall'art 6 della legge n 833 del 1969. Ne consegue che tutti i detti contratti sono stati prorogati unicamente in dipendenza della destinazione dell'immobile alle attivita tra persone fisiche e persone giuridiche di qualsiasi tipo e senza suddette, senza piu distinzione, per quanto concerne i conduttori, alcuna delimitazione in base alle dimensioni dell'impresa ed al reddito dell'imprenditore.*

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 6 CORTE COST., Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)