Sez. 1, Sentenza n. 790 del 05/02/1985 (Rv. 438988 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO - RIFIUTO DEL CONSENSO DEL PRIMO GENITORE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ DI SERI E SPECIFICI MOTIVI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO - RIFIUTO DEL CONSENSO DEL PRIMO GENITORE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ DI SERI E SPECIFICI MOTIVI.*
In tema di riconoscimento del figlio naturale minore già riconosciuto da uno dei genitori, anche da parte dell'altro, la indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso del primo di detti genitori, a norma ed agli effetti dell'art. 250 quarto comma cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 102 della legge 19 maggio 1975 n. 151), va condotta tenendo presente che, in via normale e presumibile, l'interesse di detto minore è nel senso di acquisire anche il riconoscimento del secondo genitore, sia sotto il profilo sentimentale, sia per i connessi diritti all'istruzione, educazione e mantenimento, con la conseguenza che la suddetta legittimità del rifiuto può essere affermata solo in presenza di specifici e seri motivi, che evidenzino la contrarietà del riconoscimento stesso all'indicato interesse, di per sè non ravvisabili nella mera circostanza del precedente matrimonio di uno o di entrambi i genitori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)